PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo di solidarietà in favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo di solidarietà in favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere, di seguito denominato «Fondo».
      2. Il Fondo provvede all'elargizione di contributi a favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere o ai loro superstiti.

Art. 2.
(Beneficiari del Fondo).

      1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, i soggetti vittime di gravi infortuni sul lavoro, coloro che sono stati vittime di incidenti stradali e i caduti nell'adempimento del dovere, nonché i rispettivi familiari superstiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Le quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito dello 0,75 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

 

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europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
      2. Le somme risultanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 1 per l'anno 2008 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo previsto dall'articolo 1. Per gli anni successivi, sono destinati alla dotazione del Fondo i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle medesime disposizioni.