1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo di solidarietà in favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo provvede all'elargizione di contributi a favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere o ai loro superstiti.
1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, i soggetti vittime di gravi infortuni sul lavoro, coloro che sono stati vittime di incidenti stradali e i caduti nell'adempimento del dovere, nonché i rispettivi familiari superstiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. Le quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito dello 0,75 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento